Nutrie, agricoltori con licenza di caccia possono sparargli sui loro terreni

 Come noto il 18 aprile scorso, la Regione ha approvato il “Piano Regionale per il controllo della nutria”; in questo modo è stata colmata una lacuna normativa che ha reso impraticabile il controllo di questa specie per 2 anni. Il nuovo Piano riporta in capo alle Provincie le competenze in materia e nello specifico, il servizio di riferimento è quello della Polizia Provinciale che a breve convocherà i Comuni e i coadiutori-referenti territoriali per illustrare le modalità operative. Il Piano di controllo prevede la possibilità anche per gli agricoltori, muniti di licenza di caccia, di sparare alle nutrie tutto l’anno nei terreni di loro proprietà o in “conduzione”.  Vanno però osservate alcune prescrizioni importanti: l'agricoltore munito di licenza di caccia che intenda sparare alle nutrie, all’interno dei terreni in proprietà, dovrà operare conformemente alle modalità attuative che verranno disciplinate da un apposito provvedimento attualmente in fase di redazione da parte della Provincia. L’agricoltore dovrà indossare un giubbotto di riconoscimento ad alta visibilità; dovrà, inoltre, esibire, in caso di controllo, copia dell’atto di proprietà o di conduzione del terreno. Il Piano emiliano-romagnolo per il controllo delle nutrie è stato il primo in Italia, dopo l’entrata in vigore, nel febbraio scorso, del Collegato ambientale alla legge di Stabilità che, pur mantenendo la classificazione dei roditori come animali infestanti e non più come fauna selvatica, ha dato alle Regioni la possibilità di intervenire per garantire un’azione più organica e coordinata. “La presenza della nutria – spiega la nota di Confagricoltura Piacenza –  è in forte aumento con gravi danni al territorio, specie per quanto riguarda le strutture arginali, all’agricoltura e alla biodiversità. La Delibera della Giunta regionale stabilisce che l'attuazione del piano in ambito urbano è in capo ai Comuni, in ambito rurale alla Provincia e, nei territori di loro competenza, agli Enti di gestione dei parchi e delle riserve naturali. La cattura è consentita mediante gabbie – trappola (da controllare almeno una volta al giorno), sia in città che in campagna, tutto l’anno da parte di Polizia provinciale, guardie comunali, coadiutori (personale abilitato dalla Regione), agricoltori sul loro fondo, personale delegato alla tutela delle acque (se in possesso del titolo di coadiutore) e nei parchi e riserve naturali dal rispettivo personale di vigilanza. La successiva soppressione eutanasica degli animali catturati dovrà essere effettuata da personale all'uopo abilitato, come riportato nel provvedimento regionale. L’abbattimento diretto con arma da fuoco può essere effettuato dal personale di vigilanza, dagli agricoltori solo se in possesso di abilitazione all’esercizio venatorio, dai coadiutori durante tutto l’anno e, inoltre, dai cacciatori/coadiutori durante l’esercizio della caccia dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio, nei territori cacciabili. Nelle zone protette il periodo di abbattimento è ridotto dal 1 agosto al 31 gennaio. Gli enti parco possono decidere periodi diversi; nelle zone umide, Sic e Zps l’abbattimento può avvenire dal 1 agosto al 31 gennaio e solo con uso di pallini atossici per salvaguardare la nidificazione degli uccelli acquatici. Per quanto riguarda lo smaltimento degli animali occorre valutare la condizioni dell'habitat, può essere previsto il sotterramento dove ciò non arrechi danni all’ambiente ovvero la carcassa deve essere gestita come rifiuto speciale”.

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