Nessuno ha detto “Non è colpa del rivo municipale”. Questo è solo un titolo a cinque colonne di un pezzo pubblicato sul quotidiano “La Libertà”. Non l’ha detto il comunicato del Comune, tantomeno l’ha detto il giudice del Tribunale di Piacenza nella sua “ordinanza” (chiamata impropriamente “sentenza” – che è un grado più in su, ben più importante – dal quotidiano). Così fa presente un comunicato di Confedilizia Piacenza.
Intanto, prosegue il comunicato, non siamo in una causa ma in un ricorso per provvedimento d’urgenza. Il Comune ha dettagliatamente sostenuto che all’incidente lamentato dal condominio di piazza Borgo non era interessato un rivo. Come dice il giudice per riassumere la posizione del Comune, quest’ultimo, in particolare, ha dedotto che, “data la esiguità della sezione del condotto de quo, lo stesso non poteva qualificarsi quale rivo”, ma doveva essere considerato “un condotto acquifero di natura privata, con il compito di raccogliere le acque reflue dei corpi di fabbrica condominiali, cui peraltro erano stati collegati ulteriori scarichi, senza tenere conto della sua portata idrica”. Il Comune – sempre per quanto scrive il giudice – ha pure sottolineato che “gli oneri di gestione e manutenzione delle fognature cittadine non erano in capo all’Ente Comunale, bensì alla società Ireti s.p.a., con la quale era stata stipulata una convenzione”.
In sostanza, il Tribunale non ha detto che i rivi sono pubblici e tantomeno ha detto che i rivi sono privati. Semplicemente, non ha detto niente né supposto niente, non era chiamato a pronunciarsi sul problema e non si è pronunciato nè direttamente nè in obiter dictum. L’espressione dubitativa usata dal giudice non è riferita ad una propria supposizione ma ad una supposizione della parte ricorrente, per cui il sommario del predetto titolo, che recita “incerta la proprietà del canale”, è assolutamente arbitrario e mai la frase riportata tra virgolette è stata scritta e tantomeno pronunziata dal giudice, né da alcun altro e neppure è giustificabile con il solito ritornello della brevità necessaria nei titoli o nei giornali.
Arbitraria (caratterizzata da marchiano errore) è anche la seguente frase riportata a lato dell’articolo di cui trattasi: “Fino a due anni fa la manutenzione dei rivi era a carico dei proprietari degli immobili”. I proprietari degli immobili sovrastanti i rivi non hanno mai avuto questo obbligo e mai lo hanno fatto, se non in qualche sparuto caso solo per supplire con un urgenza a manchevolezze pubbliche, come in tanti altri settori.
Sul sito della Confedilizia di Piacenza (www.confediliziapiacenza.it) – conclude il comunicato dell’Associazione proprietari casa – è pubblicata l’intera ordinanza del Tribunale di Piacenza perchè ciascun piacentino possa verificare di persona ciò che ha detto il giudice.
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