Eventi e progetti culturali, il Comune cerca sponsor

La giunta alla ricerca di sponsor, a sostegno delle iniziative del Comune. E’ stato presentato il primo elenco di eventi culturali e turistici, nonché dei progetti relativi musei e biblioteche per i quali, nel biennio 2018-2019, sarà attivato il coinvolgimento di sostenitori esterni.

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“La diminuzione delle risorse economiche disponibili rende sempre più prezioso il contributo di sponsor per realizzare progetti e iniziative per la città. Per garantire criteri uniformi nella ricerca, scelta e gestione di tali sponsor, la Giunta comunale ha approvato gli indirizzi operativi per la ricerca di sponsor” spiegano il sindaco Patrizia Barbieri e l’assessore alla cultura Massimo Polledri.

L’ELENCO DEI PROGETTI

Iniziative oggetto di sponsorizzazione
Le iniziative di sponsorizzazione vengono individuate nell’ambito degli obiettivi previsti dai documenti di programmazione comunali. La Giunta comunale, al fine di assicurare il coordinamento delle iniziative nell’ente, individua i progetti, le attività, gli eventi, manifestazioni, gli interventi (lavori, forniture, servizi), anche di carattere pluriennale, per i quali attivare le procedure di sponsorizzazione di importo pari o superiore a € 5.000. Per importi inferiori il provvedimento dirigenziale di affidamento della sponsorizzazione verifica comunque la conformità agli obiettivi di cui sopra.

Procedura di affidamento della sponsorizzazione
L’importo della sponsorizzazione corrisponde al costo presunto del lavoro, servizio o fornitura da realizzare, oppure al valore di una proposta di sponsorizzazione spontanea pervenuta. In relazione all’importo della sponsorizzazione, le procedure sono le seguenti:

A) Sponsorizzazioni di importo superiore a € 40.000,00 (iva esclusa). Si applicano le procedure previste dall’art.19 del D.Lgs n. 50/2016, nonché, per gli aspetti non disciplinati dalla norma stessa, i presenti indirizzi operativi.

B) Sponsorizzazioni di importo compreso fra € 5000 e € 40.000,00 (iva esclusa). L’affidamento dei contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi e forniture deve avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità mediante selezione ad evidenza pubblica, preceduta dalla pubblicazione di apposito avviso sul sito internet dell’ente per almeno 20 giorni, in alcun modo vincolante per l’Amministrazione, da intendersi finalizzata alla ricezione di offerte di sponsorizzazione da parte di operatori potenzialmente interessati.

Si può procedere all’affidamento diretto, senza pubblicazione di avviso:
– in caso sia stata esperita infruttuosamente, in tutto o in parte, la procedura selettiva di cui sopra;
– nel caso di sponsor istituzionali, quali enti pubblici e organismi partecipati dal Comune di Piacenza;
– in casi eccezionali, adeguatamente motivati, in cui la particolare natura e caratteristiche dell’evento o iniziativa oggetto di sponsorizzazione limitino la trattativa ad un unico determinato soggetto;

In caso di ricevimento, al di fuori della procedura selettiva, di una proposta spontanea di sponsorizzazione di importo compreso tra cinquemila e quarantamila euro (IVA esclusa), si procede, ove ritenuta ammissibile e conveniente per l’interesse pubblico, anche a seguito di integrazioni e chiarimenti forniti dal proponente, alla pubblicazione di avviso sul sito internet per almeno 20 giorni indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto. Trascorso il periodo di pubblicazione dell’avviso, il contratto può essere liberamente negoziato, purché nel rispetto dei principi di imparzialità e di parità di trattamento fra gli operatori che abbiano manifestato interesse.

Sponsorizzazioni di importo inferiore a € 5000 (iva esclusa)
Si può procedere all’affidamento diretto, senza pubblicazione di avviso.
Il Comune rende disponibile sul sito internet il modulo utilizzabile per la presentazione di una proposta di sponsorizzazione, contenente fra l’altro, le dichiarazioni del possesso dei requisiti e degli impegni previsti dai presenti indirizzi.

Oggetto dell’avviso
L’avviso potrà riguardare una o più iniziative anche di carattere pluriennale. All’avviso saranno allegate schede dettagliate di ogni singola iniziativa. Le descrizioni contengono il programma di massima di ogni specifica iniziativa/evento, la tipologia di sponsorizzazione (finanziaria e/o tecnica) richiesta per lo stesso e la scadenza per la presentazione dell’offerta, nonché i valori (complessivi e/o dettagliati per singole attività afferenti l’evento) stimati (IVA esclusa) per la sua realizzazione. Questi ultimi valori non costituiscono in ogni caso vincolo per la formulazione dell’offerta di sponsorizzazione in quanto è possibile presentare offerte anche di importo inferiore. L’ELENCO DELLE INIZIATIVE/EVENTI INDICATE NELL’AVVISO POTRÀ ESSERE SEMPRE AGGIORNATO ED IMPLEMENTATO rendendo pubblica la variazione tramite pubblicazione all’Albo pretorio e sul sito internet dell’ente.

Destinatari dell’avviso
L’avviso a manifestare il proprio interesse è rivolto a soggetti pubblici o privati (persone fisiche o giuridiche), associazioni senza scopo di lucro o altri soggetti, in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art.80 del D.lgs.vo 50/2016 per contrarre con una Pubblica Amministrazione, che intendono promuovere la propria immagine attraverso la collaborazione con l’Amministrazione comunale, concorrendo alla realizzazione dell’evento. I soggetti potranno partecipare individualmente o nelle forme associate previste dal D.Lgvo 50/2016. Sono ammessi a partecipare anche soggetti privati in qualità di procuratori speciali (“collettori di sponsor” – a titolo indicativo agenzie di comunicazione, agenzie di pubblicità, agenzie di fund raising, ect) – muniti di procura o con promessa di munirsi di procura che comunque dovrà essere presentata prima dell’aggiudicazione definitiva.

Obblighi dello Sponsor
La prestazione per la quale lo Sponsor si impegna potrà consistere:
a) in sponsorizzazione finanziaria, attraverso il versamento al Comune di Piacenza di un importo a sostegno delle iniziative prescelte;
b) in sponsorizzazione tecnica indiretta, attraverso l’esecuzione di lavori, la fornitura di beni e servizi mediante il ricorso ad altri soggetti dal medesimo scelti e remunerati;
c) sponsorizzazione tecnica diretta attraverso l’esecuzione di lavori, la fornitura di beni e servizi in natura o relativi alla propria attività d’impresa;
d) in forma mista, composta da erogazione economica e tecnica.

In caso di sponsorizzazione finanziaria, il soggetto selezionato come sponsor ha quale obbligo principale l’erogazione della somma offerta entro il termine assegnato a mezzo di comunicazione scritta da parte dello sponsee. In caso di sponsorizzazione tecnica, per la fornitura di servizi o l’esecuzione di lavori, con riferimento alla specificità di ogni singola attività, lo sponsor dovrà essere dotato di idonea copertura assicurativa ordinaria per la propria attività e predisporre, ove richiesto , la progettazione, da sottoporre previamente all’Amministrazione, nonché procedere all’acquisizione di eventuali nulla osta, permessi, autorizzazioni, oltre che realizzare il lavoro/servizio/fornitura con maestranze qualificate secondo la vigente normativa e fornire le certificazioni di avvenuta realizzazione a regola d’arte.

Lo sponsor è tenuto all’eventuale pagamento del canone relativo alle pubbliche affissioni o di quello relativo all’installazione di mezzi pubblicitari, nelle quote previste, qualora ne ricorrano i presupposti. Rimangono, più in generale, a carico dello sponsor le spese relative al pagamento di imposte, tasse, canoni e corrispettivi previsti da leggi e/o regolamenti derivanti dall’esecuzione del contratto e dalla realizzazione delle attività sponsorizzate.

Impegni dello Sponsee
Ai soggetti individuati come sponsor, l’Amministrazione garantisce, in generale, la visibilità negli strumenti di promozione ed i benefit individuati nell’avviso, relative a ciascun progetto o iniziativa oggetto di sponsorizzazione. Resta ferma la possibilità per l’Amministrazione di disporre, in relazione alle singole sponsorizzazioni, non solo forme di gradazione e differenziazione delle proprie controprestazioni modulate in relazione all’offerta dei partecipanti, ma anche altre forme di controprestazione diverse da quelle di cui sopra, se ritenute idonee in base alla natura ed entità della sponsorizzazione, al tipo di iniziativa sponsorizzata, nonché alle richieste avanzate dall’offerente. A questo proposito, a fronte della proposta di sponsorizzazione ricevuta l’Amministrazione effettuerà una valutazione circa l’effettiva possibilità e/o opportunità di offrire allo sponsor, nell’ambito dello specifico evento sponsorizzato, le ulteriori controprestazioni richieste dallo stesso, nonché una valutazione di congruità (che il responsabile del procedimento potrà effettuare avvalendosi anche di pareri interni all’ente) tra il valore delle controprestazioni richieste dallo sponsor e la prestazione offerta (finanziaria e/o tecnica) dallo stesso. Laddove non sia riscontrata la possibilità di garantire una o più delle controprestazioni richieste dallo sponsor e/o non vi sia un giudizio di congruità da parte dell’Amministrazione, le parti potranno coerentemente ridefinire in sede contrattuale prestazioni e controprestazioni diverse da quelle sopra elencate, se ritenute idonee in base alla natura ed entità della sponsorizzazione, al tipo di iniziativa sponsorizzata, nonché alle richieste eventualmente avanzate dall’offerente. Tutti i materiali di comunicazione che lo sponsor vorrà diffondere sono a spese e cura del medesimo, e la loro diffusione potrà aver luogo previa approvazione da parte del Comune.

Sponsorizzazioni escluse
Il Comune si riserva la facoltà di non accettare proposte qualora:
– ravvisi situazioni di conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata;
– ravvisi un possibile danno alla propria immagine o alle proprie iniziative;
– reputi la proposta inaccettabile per motivi di pubblico interesse;

Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti:
• propaganda di natura politica, sindacale, religiosa o filosofica;
• pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici e farmaceutici, materiale pornografico o a sfondo sessuale, armi, giochi d’azzardo;
• messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia di qualunque genere;
• il mancato rispetto delle pari opportunità;

Sono altresì escluse le proposte di chi non è in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art.80 del D.lgs.vo 50/2016 per contrarre con una Pubblica Amministrazione abbia in atto controversie giudiziarie con il Comune, comprese quelle di costituzione di parte civile in procedimenti penali. L’Amministrazione, per ragioni di semplificazione dell’azione amministrativa, si riserva di non prendere in esame e non considerare ammissibili proposte di sponsorizzazione di valore inferiore a: € 500,00.

Esame e approvazione delle proposte
In caso di affidamento diretto da parte del dirigente competente all’iniziativa, il medesimo provvede all’esame delle proposte.
In caso di pubblicazione di avviso, il dirigente affida la sponsorizzazione su proposta di apposita Commissione, dal medesimo nominata e, di norma, presieduta. Essa valuta le offerte pervenute secondo il criterio del maggior finanziamento ovvero, in caso di sponsorizzazioni tecniche, del maggior valore complessivo stimato. L’Amministrazione si riserva in ogni caso di effettuare una valutazione, oltre che alla luce del predetto criterio, anche in base alla pertinenza ed integrazione tra attività sponsorizzata e promozione dello sponsor.

In linea generale il Comune di Piacenza si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di chiedere precisazioni ed integrazioni nonchè di richiedere, sulla base di proprie esigenze, eventuali modifiche sui contenuti offerti, senza alcun vincolo per lo Sponsor.

Il numero di contratti di sponsorizzazione da stipulare per ogni iniziativa sarà deciso in base al valore delle offerte pervenute ed idonee e in base alla compatibilità delle diverse proposte di sponsorizzazione tra loro. In caso di candidature in diretta concorrenza tra loro, l’Amministrazione si riserva di avviare, nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di condizioni tra i contraenti, una negoziazione diretta con gli offerenti, anche al fine di verificare la possibilità di indirizzare una delle offerte su altre iniziative e attività, non escludendo, comunque, la possibilità di una coesistenza delle proposte. L’Amministrazione, inoltre, qualora ne rilevi l’opportunità, si riserva di conferire la qualifica di main sponsor (sponsor esclusivo) al miglior offerente ovvero qualora un offerente garantisca il finanziamento o la copertura di almeno l’80% dei costi di una iniziativa.

Al fine di evitare la presenza di un numero eccessivo di sponsor, che impedirebbe di garantire a questi l’adeguata visibilità, l’Amministrazione si riserva di non ammettere la stipula di contratti di sponsorizzazione, per ciascuna attività, in numero superiore a 4. In ogni caso le offerte di sponsorizzazione non sono da considerarsi vincolanti per lo sponsee ai fini della formalizzazione del contratto. Nel caso in cui l’obiettivo di copertura atteso derivante dalle sponsorizzazioni (“Costo previsto”) non fosse raggiunto o anche per sopraggiunti motivi di ordine organizzativo o finanziario, l’Amministrazione si riserva la possibilità di non dar corso in tutto o in parte ai progetti per i quali è stata formulata la proposta di sponsorizzazione o di spostarla in altro periodo.

Contratto di sponsorizzazione
I rapporti tra l’Amministrazione e lo sponsor, saranno disciplinati da apposito contratto di sponsorizzazione.
I soggetti che verranno individuati come sponsor potranno godere dei vantaggi fiscali derivanti dagli investimenti in contratti di sponsorizzazione previsti dalla normativa vigente.

Proposte spontanee di sponsorizzazione
Qualora, scaduto il termine, non siano pervenute offerte di entità complessiva tale da coprire tutti i fabbisogni per gli eventi indicati nell’avviso, l’amministrazione si riserva la facoltà di recepire anche proposte spontanee di sponsorizzazione che dovessero pervenire al di fuori dell’avviso per le medesime finalità, nonché di negoziare direttamente con potenziali sponsor. In tal caso, tuttavia, l’evidenza commerciale riconoscibile non inciderà sugli ambiti riservati agli sponsor acquisiti in base alla procedura pubblica.

Penali
Fatta salva ogni e maggior tutela ai sensi delle norme del codice civile, ivi incluso il risarcimento del maggior danno ai sensi dell’art. 2043, in caso di inadempimento rispetto all’obbligazione contrattuale di sponsorizzazione imputabile allo sponsor aggiudicatario, quest’ultimo sarà obbligato a versare al Comune di Piacenza, entro giorni solari 15 dalla contestazione dell’inadempimento, una somma pari al doppio del valore della sponsorizzazione aggiudicata.