Economia

Sicurezza e igiene alimentare, cambiano gli obblighi per le imprese: convegno dell’Unione Commercianti di Piacenza

Non basta più avere un attestato nel cassetto. La formazione sulla sicurezza dovrà essere costruita sui rischi effettivamente presenti in azienda e dovrà produrre risultati verificabili nei comportamenti dei lavoratori. Anche nel settore alimentare cambiano le modalità, ma non viene meno l’obbligo di formare e aggiornare il personale.

Sono alcuni degli aspetti emersi dal convegno dedicato a sicurezza sul lavoro e igiene alimentare che si è svolto nella sede dell’Unione Commercianti di Piacenza, organizzato da Iscom Formazione in collaborazione con Ausl Piacenza.

A illustrare le novità sulla sicurezza nei luoghi di lavoro è stato Alfredo Gabriele Di Placido, coordinatore del Programma Igiene e Sicurezza Ambienti di Vita e di Lavoro dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza. Al centro dell’intervento il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, entrato in vigore il 24 maggio dello stesso anno, che ha riordinato contenuti, durata e modalità dei percorsi formativi.

Il principio di fondo del provvedimento è stato il passaggio da una formazione vissuta come mero adempimento burocratico ad un percorso collegato all’organizzazione dell’impresa e alle mansioni svolte. Oggi non è quindi più sufficiente dimostrare che un lavoratore ha frequentato un corso ma occorre verificare che le conoscenze acquisite vengano applicate concretamente sul posto di lavoro.

Il nuovo accordo definisce con maggiore precisione chi può organizzare i corsi, i requisiti dei docenti, le verifiche finali e le modalità di svolgimento. Il datore di lavoro può formare direttamente i propri dipendenti, ma in questo caso si assume il ruolo e le responsabilità del soggetto formatore e deve rispettare tutti i requisiti previsti.

La formazione specifica dovrà inoltre essere progettata sulla base della valutazione dei rischi aziendali. Nei corsi che riuniscono dipendenti di imprese diverse dovrà essere garantita una sufficiente omogeneità tra partecipanti, mansioni e rischi affrontati.

Tra le novità figurano il corso di 16 ore destinato ai datori di lavoro e quello di 12 ore per i preposti, con aggiornamento almeno biennale. Per i lavoratori resta la formazione generale di quattro ore, a cui si aggiunge quella specifica, la cui durata varia in base al livello di rischio.

Le lezioni potranno svolgersi in presenza, in videoconferenza sincrona o, nei casi consentiti, in modalità e-learning. L’accordo valorizza anche i cosiddetti “break formativi”: brevi interventi direttamente nei reparti o nelle postazioni di lavoro, dedicati a problemi e procedure operative concrete.

La seconda parte dell’incontro, affidata a Emanuele Cabrini, responsabile assistenziale di Dipartimento della Piattaforma Tecnica e Sicurezza Alimentare dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza, ha riguardato la formazione degli alimentaristi e la gestione dell’acqua nelle imprese.

Con l’abrogazione della legge regionale 11 del 2003 non esistono più i precedenti corsi per alimentaristi organizzati o accreditati da Regione e Ausl. L’obbligo di formazione, tuttavia, rimane. Ora spetta all’operatore del settore alimentare garantire che il personale sia adeguatamente preparato rispetto alle attività svolte.

Le imprese potranno organizzare direttamente gli interventi oppure affidarsi a consulenti esterni, ma dovranno essere in grado di documentare il percorso seguito. Nel piano di autocontrollo dovranno quindi comparire gli argomenti trattati, la durata degli incontri, i nominativi dei partecipanti e le presenze. Durante i controlli, oltre alla documentazione, potrà essere valutato anche il comportamento concreto degli addetti.

Un capitolo specifico è stato dedicato all’approvvigionamento idrico. Le aziende che utilizzano acqua per preparare alimenti, per lavare le attrezzature o come ingrediente, devono inserire nel piano Haccp una valutazione del rischio, tenendo conto della provenienza, delle condizioni della rete interna e degli eventuali impianti di trattamento.

Nel caso dell’acquedotto pubblico, il gestore risponde della qualità dell’acqua fino al contatore. Dal punto di consegna in poi, invece, la responsabilità passa all’impresa. Più articolati gli obblighi per chi utilizza pozzi, sorgenti o altre fonti autonome, che deve valutare direttamente l’idoneità dell’acqua e programmare gli opportuni controlli.

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