Silenzio assenso, la prefettura e le forze dell’ordine effettueranno controlli nei prossimi giorni all’interno delle aziende che hanno comunicato la propria riapertura. Sono allertate dunque quelle imprese che hanno ripreso la produzione pur non avendo i requisiti per farlo. Tra le prime attività a finire nel mirino delle autorità, per esempio, è stata una pasticceria di Piacenza.
Nel pomeriggio di ieri, in videoconferenza, si è tenuta una riunione del centro coordinamento soccorsi presieduto dal prefetto Falco. Hanno partecipato il questore, il comandante provinciale dei carabinieri, il comandante provinciale della guardia di finanza, il comandante della sezione di polizia stradale di Piacenza, il sindaco di Piacenza nonché presidente della provincia, i sindaci di Fiorenzuola e Castel San Giovanni; il direttore del Polo Mantenimento Pesante Nord, il rappresentante dell’agenzia per la protezione civile di Piacenza e il presidente della Croce Rossa.
Nella riunione è emerso che esercizi commerciali, non rientranti tra quelli previsti dall’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri del 10 aprile 2020 ovvero tra quelli che offrono servizi alla persona di cui all’allegato 2 e/o comunque sospesi esplicitamente dall’art. 1 dello stesso dpcm, continuano ad operare illegittimamente.
La possibilità di continuare a porre in essere la propria attività o produzione, previa comunicazione alla prefettura e sino alla sospensione, infatti, è disciplinata espressamente dall’art. 2 del dpcm. In particolare, riguarda esclusivamente, in via esemplificativa, le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere aziendali delle attività non sospese previste dall’allegato 3 del dpcm, la filiera della attività dell’aerospazio, della difesa e delle altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale ovvero i servizi di pubblica utilità o i servizi essenziali o, ancora, le attività a ciclo continuo.
Le attività che, pur rientrando chiaramente nella casistica di quelle sospese e tuttavia, erroneamente convinte di poter operare sulla base della sola comunicazione, saranno oggetto di controllo da parte delle forze di polizia statali e locali che provvederanno all’applicazione delle sanzioni pecuniarie ed accessorie previste dall’art. 4 del d.l. 19/2020 poiché non sussistono in origine i requisiti per l’inoltro della comunicazione.
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