Economia

Confedilizia: “Via libera alle assemblee condominiali”

Riceviamo e pubblichiamo la nota di Corrado Sforza Fogliani, presidente Centro studi Confedilizia.

Sulla base dell’ultimo decreto legge governativo (n. 33/’20) in materia di contenimento del contagio virus Corona, le assemblee di condominio, dal 18 maggio scorso, si possono tenere anche con modalità di presenza (oltre che in modalità audio/video, com’era finora, sempre nell’ambito dell’emergenza, naturalmente), con il solo vincolo – stabilito dall’art. 1, comma 10, del predetto provvedimento – dell’osservanza della “distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro” (quindi, non sono necessari i dispositivi di protezione individuale, come mascherine e guanti).

Inutile sottolineare, al proposito, che la norma in parola supera ogni disposizione che fosse eventualmente contenuta nei regolamenti condominiali sulle modalità di svolgimento delle assemblee sia straordinarie che ordinarie (in difetto, infatti, nessuna assemblea si potrebbe tenere, perlomeno fino all’emanazione di una nuova normativa). È solo da precisare che questa normativa (nazionale) vale purché non contrasti con più restrittive (e solo più restrittive) regolamentazioni, regionali o comunali.

La Confedilizia ha in argomento elaborato precise Linee guida (disponibili per i soci in ogni sua sede locale, provinciale o meno) tali da risolvere – anche in via molto cautelativa – ogni problematica anche pratica. Nelle stesse, sono anche analiticamente indicate le nuove mansioni (e responsabilità) che dalla normativa discendono per gli amministratori condominiali. Il tutto, tenendo presente – aggiungiamo – che i termini per l’impugnazione delle delibere non sono sospesi (i 30 giorni noti a tutti costituiscono infatti un termine sostanziale: non, processuale).

È da ritenersi che nella forma di presenza (l’unica legittima, per la vigente normativa) possano tenersi anche gli esami dei corsi condominiali di formazione, sia iniziale che periodica, per corsi sia on line che di persona. E, trattandosi di adempimento che condiziona l’esercizio dell’attività lavorativa dell’amministratore (o di un impegno giuridicamente vincolante, comunque dallo stesso assunto), si ritiene pure che quella di recarsi ad una sessione di esami alla quale ci si sia iscritti (come da documento da prodursi) costituisca esimente dall’obbligo – attualmente ancora vigente, e salve eccezioni locali – di non uscire dai confini delle proprie Regioni.

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