Il Tar di Parma ha respinto il ricorso che una sovrintendente della Polizia locale di Piacenza aveva presentato l’anno scorso contro i criteri e quindi contro l’esito finale del concorso interno con cui l’Amministrazione comunale ha portato a termine, tra l’ottobre e il dicembre 2023, la progressione verticale di un’ottantina di dipendenti.
La sentenza, pubblicata lunedì 27 gennaio, sancisce l’infondatezza delle contestazioni volte a mettere in discussione le procedure di utilizzo delle graduatorie e l’operato della commissione che ha gestito le procedure di progressione verticale, ribadendo invece come essa abbia “fissato i criteri e operato una valutazione discrezionale sui titoli in modo ragionevole, coerente con gli obiettivi della selezione e con i principi che presiedono alla valorizzazione delle professionalità maggiormente funzionali al posto da ricoprire”. Il Tar ha inoltre respinto come infondate le affermazioni relative alla presunta disparità di trattamento tra dipendenti nell’assegnazione dei punteggi, in quanto prive “di un minimo e necessario principio di prova”.
I giudici amministrativi hanno inoltre accolto e ritenuto “condivisibili” le considerazioni del Comune sulla non attinenza dei titoli di studio della ricorrente rispetto al profilo professionale oggetto del contenzioso, ritenendo non fondata la pretesa di tale riconoscimento.
Al contenzioso tra Comune di Piacenza e ricorrente aveva dato ampio risalto la stampa locale a seguito di una nota divulgata dal Sindacato di Polizia locale Sulpl che ipotizzava “irregolarità nella graduatoria”.
Nel dettaglio, il contenzioso si è articolato in due fasi. Nel ricorso introduttivo presentato nel marzo 2024 – che il Tribunale ha dichiarato in parte inammissibile per difetto di giurisdizione (accogliendo in tal senso la tesi difensiva del Comune) e respingendone tutti i punti restanti – si chiedeva l’annullamento delle determine dirigenziali relative all’approvazione dei verbali della Commissione, alla formazione delle graduatorie definitive, alla ratifica dei vincitori della procedura ordinaria e di quella in deroga, nonché di tutti gli atti successivi riguardanti la valutazione della stessa sovrintendente che ha presentato il ricorso in questione. Nelle motivazioni aggiuntive, depositate nel giugno 2024 a integrazione della contestazione iniziale si ribadivano presunte incongruenze e disparità nella valutazione delle competenze.
Per quanto concerne il ricorso introduttivo, il Tar ha ritenuto infondata la tesi della ricorrente; per quanto riguarda le motivazioni aggiuntive, i giudici le hanno ritenute inammissibili.
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