Biometano a Sarmato, richieste modifiche al progetto. La Sindaca: “Procedura molto tecnica, valuteremo in modo scrupoloso ” – AUDIO

Biometano a Sarmato, richieste modifiche al progetto

Biometano a Sarmato, richieste modifiche al progetto. Il comitato: “Poca informazione”, la Sindaca Ferrari:Procedura molto tecnica, non nascondiamo nulla, valuteremo in modo scrupoloso”. Continua a far discutere il tema sulla realizzazione dell’impianto a pochi passi del centro abitato del paese piacentino. Al Comune recentemente è arrivata una richiesta di modifica dell’impianto di produzione di biometano da parte del proponente.

La Sindaca Claudia Ferrari

La valutazione come da norma di legge coinvolgerà tutti gli enti già interessati nella procedura precedente, gestita da ARPAE. Il Comune di Sarmato ha scelto di continuare a farsi seguire dall’Avvocato Massimo Rutigliano e da CRPA, per le valutazioni amministrative e tecniche al fine di gestire la richiesta con le necessarie competenze. Questa procedura, attualmente in corso, però non cancella l’autorizzazione avuta dal proponente.

Il Comitato ha lamentato scarsa informazione

La procedura è sicuramente molto tecnica e per questo ci facciamo seguire da specialisti. Quindi non mi sento di dare valutazioni rispetto alla materia però posso sicuramente dire che non c’è da parte dell’Amministrazione Comunale alcuna intenzione di nascondere nulla, è doveroso che sia così. Nel momento in cui la norma lo permetterà, gli atti che possono essere pubblicati, saranno pubblicati. Attualmente la procedura è in corso, quindi è normale attenerci alla normativa. Valuteremo in modo scrupoloso tutta la documentazione. 

Biometano a Sarmato, richieste modifiche al progetto

Biometano a Sarmato, richieste modifiche al progetto: la nota del Comitato

Con proprio decreto n. 5 dell’11 Giugno 2025 l’amministrazione Comunale di Sarmato ha provveduto alla nomina di un nuovo Responsabile Unico del procedimento P.A.S. (Procedura Abilitativa Semplificata) da parte di Apis PC1; cosa significa tale provvedimento?

Tutto nasce dalla richiesta, in data 09 Giugno 2025 e non sottoposta ad alcuna informativa da parte del Comune, con la quale il legale rappresentante di APIS PC1, SOCIETA’ AGRICOLA S.R.L., ha depositato la documentazione relativa ad una Procedura Abilitativa Semplificata per, si legge nel decreto, “modifica della ricetta di alimentazione delle biomasse in ingresso (quantitativo massimo biomasse in ingresso invariato e produzione di biometano invariata), modifica n. digestori, riduzione volumetria stoccaggio digestato solido, realizzazione bunker di alimentazione e stoccaggio biomasse, realizzazione unico biofiltro, sostituzione copertura per balloni paglia con telo in PVC, spostamento area tecnologica ed altre componenti di impianto per ottimizzazione degli spazi di gestione, relativamente all’Impianto di Biometano APIS PC1.”

Per chiarire la portata della richiesta è bene ricordare che il Decreto Legislativo n. 190/2024 ha riorganizzato i regimi amministrativi per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, introducendo la Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) che si applica qualora, a seguito di impianto formalmente autorizzato, venissero introdotte modifiche definite “non sostanziali”, tali da non alterare le caratteristiche fondamentali dell’impianto, come la capacità produttiva, il tipo di tecnologia utilizzata, non comportino un aumento significativo dell’impatto ambientale e quando non sono necessarie ulteriori valutazioni di impatto ambientale.

Come ormai di consueto bocche cucite in amministrazione, quasi che il procedimento riguardi la modifica alle apparecchiature di un laboratorio artigianale (anche se, siamo pressoché certi, che la carta stampata locale in questo caso ne avrebbe comunque dato corretto rilievo) e non rientri nel pubblico interesse della comunità sarmatese; non è dato a sapersi i dettagli che si celano dietro quelle che vengono tecnicamente definite “modifiche non sostanziali”, anche se viene il dubbio che la modifica al numero dei biodigestori (quanti? Perché?), la riduzione volumetrica dello stoccaggio del digestato solido (perché? Sono stati sbagliati i conteggi in sede di AUA?) e la realizzazione di un unico biofiltro (quando nelle more del primo provvedimento di diniego all’AUA il proponente Apis PC1 si impegnò ad introdurre una serie di azioni per una “Migliore gestione delle emissioni” che nell’ultima relazione sulle emissioni odorigene veniva così riassunta: “I valori riscontrati nello studio di ricaduta, sono tali da poter affermare che l’impatto odorigeno sia da considerarsi basso, ma non totalmente trascurabile”) non appaiono al Comitato ed alla comunità come modifiche di poco conto, soprattutto in tema di potenziale aumento dell’impatto ambientale.

Cosa abbia determinato una così estrema serie di modifiche all’impianto, immediatamente a seguito del rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale da parte di Arpae, rimane pertanto un mistero così come, dichiarano dal Comitato Rinnoviamo Sarmato, non trova spiegazione la nomina di un professionista Architetto “prestato”, per effetto di una convenzione, da un Comune piacentino quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), al quale è stato affidato il compito di curare tutti gli aspetti del procedimento, fino alla conclusione del procedimento stesso con il rilascio dell’eventuale autorizzazione o la comunicazione di conclusione positiva.

Ci si domanda, pertanto, ai fini della competenza, affidabilità ed esperienza, come mai non si sia ritenuto di affidare l’incarico ad un dottore agronomo o ad una società specializzata in impianti di biometano, magari esponendone i costi a carico del proponente (ma questo magari è chiedere troppo e non rientra nei criteri di opportunità della nostra attenta amministrazione).

Prosegue, pertanto, l’altalena dei cambiamenti di rotta, sia del proponente l’impianto che da parte dell’amministrazione comunale che, quest’ultima, in barba alla dichiarata – solo verbale – contrarietà all’impianto (è bene rammentare che il Comune di Sarmato ha espresso parere favorevole alla realizzazione dell’impianto), oltre al ben noto “vi terremo informati” del primo cittadino ed alle promesse (disattese) di ricorso alle vie legali per l’annullamento dell’autorizzazione, non ha ritenuto opportuno:

1.      informare la cittadinanza della richiesta di “semplificazione” del procedimento Apis PC1 da AUA a P.A.S.;

2.      spiegare come si intendono conciliare i contenuti delle prescrizioni subordinate all’Autorizzazione Unica Ambientale dello scorso 27/11/2024 con le modifiche presentate nelle more della P.A.S.;

3.      affidare l’incarico ad un dottore agronomo o ad una società specializzata, magari esponendone i costi a carico del proponente;

4.      spiegare quali garanzie e/o valore aggiunto si intendono concretizzare dall’incarico appena formalizzato;

5.      illustrare i mutamenti tecnici proposti sulla modifica al numero di biodigestori, alla riduzione della volumetria stoccaggio digestato solido, ma soprattutto alla realizzazione di unico biofiltro che, ci permettiamo di obiettare, richiedono magari approfondimenti e/o ulteriori valutazioni in tema di aumento dell’impatto ambientale al fine di scongiurare ulteriori ricadute odorigene (peraltro purtroppo già attese come dichiarato dalla stessa Apis);

6.      provvedere a deliberare in Consiglio Comunale l’impegno, in sede di revisione degli strumenti urbanistici, con particolare riferimento ad un atto di indirizzo del PUG, quanto suggerito nel quesito in merito alla “realizzabilità di un impianto di produzione di biometano” acquisito agli atti come ParereRER20-09-2024-Allegato 8366_3 nel quale, al comma 5, il dottor Giovanni Santangelo della RER – Settore Governo e Territorio, dichiara: “le amministrazioni comunali, in considerazione delle specifiche funzioni insediate nel proprio territorio o previste dalla pianificazione urbanistica vigente o adottata, possono individuare nel Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) distanze minime per la localizzazione degli impianti a biogas. La compatibilità di tali limiti con l’attuazione dei piani energetici, regionale e locali è verificata dalla Provincia nell’ambito delle riserve al RUE, sulla base dei criteri fissati dalla Giunta regionale d’intesa con le Province stesse”?

7.      inserire nell’OdG del prossimo Consiglio Comunale del 30 Giugno p.v. l’informativa della P.A.S.;

8.      indicare quali motivi hanno determinato la scelta di reiterare le sedute del Consiglio Comunale sempre e comunque in videoconferenza in luogo della presenza in chiaro contrasto con quanto indicato all’art. 9 comma 8 dello Statuto Comunale “Le sedute del Consiglio e delle Commissioni sono pubbliche salvi i casi previsti dal Regolamento”; nel caso specifico il “Regolamento per le sedute del Consiglio Comunale in videoconferenza” all’art. 1 recita che le “sedute del Consiglio Comunale che si tengono mediante videoconferenza o audioconferenza da remoto, in caso di esigenze straordinarie connesse a eventi eccezionali e imprevedibili, nonché in presenza di uno stato di emergenza, o comunque quando valutazioni di opportunità legate alla facilitazione della massima partecipazione lo necessitino, su decisione del/la Sindaco/a.”

Questa totale indifferenza dell’amministrazione costituisce, a nostro avviso, un ulteriore “lato oscuro” rispetto alle evidenze già espresse nel corso del Convegno organizzato dal Comitato lo scorso 07 Giugno dalla dottoressa Adele Pazzi, medico, dal dottor Andrea Bregoli, agronomo e da Maria Grazia Bonfante, coordinatrice nazionale di Terre Nostre, che hanno dimostrato, dati scientifici alla mano, l’assoluta precarietà della salute pubblica e dell’ambiente conseguente alla realizzazione di impianti di biometano, circostanza ancor di più amplificata se riferita ad un’area prossima alle residenze sarmatesi; evidentemente il diritto all’informazione su tematiche di carattere ambientale non può essere invocato né reso pubblico per la comunità di Sarmato.

Rimaniamo, conclude il Comitato, nel frattempo in attesa della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale, Sezione di Parma, sul ricorso presentato nei confronti di Arpae che non ha ritenuto di rendere disponibili i documenti progettuali dell’impianto, invocando un presunto potere di valutare le modalità con cui contemperare le esigenze informative del richiedente con l’interesse alla tutela della riservatezza economico-industriale dell’azienda che aveva presentato il progetto dell’impianto; quale segreto industriale si possa celare dietro la richiesta della relazione sulle terre e rocce di scavo (appartenenti alle vasche di lagunaggio area Ex-Eridania), sui Flussi di processo, sui Volumi di scavo, sulla Relazione tecnico agronomica e sulla Dichiarazione sostitutiva cessione digestato non è dato a sapersi.

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