Aggressioni e disordini, la questura sospende l’attività di due locali: dieci e sette giorni di stop

La Polizia di Stato dispone un’ulteriore chiusura per due locali già oggetto di sospensione per turbativa dell’ordine pubblico, recentemente adottati.

Nella giornata del 16 gennaio, operatori della Divisione PAS hanno eseguito i provvedimenti di sospensione delle autorizzazioni ex art. 100 T.U.L.P.S., per rispettivamente giorni 10 e 7, emessi dal Questore della Provincia di Piacenza.

I provvedimenti sono stati adottati nei confronti dei titolari di due esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ubicati a Piacenza, nella zona di viale Dante Alighieri.

Il controllo del territorio

Le misure costituiscono la conseguenza di un’attività di controllo del territorio svolta da personale della Questura di Piacenza, nell’ambito dei servizi ad alto impatto organizzati nel fine settimana.

I decreti di sospensione ex art. 100 T.U.L.P.S. sono stati adottati a seguito di una pluralità di interventi di polizia che hanno interessato gli esercizi nel corso dei mesi, nel cui ambito sono stati registrati episodi di aggressioni, liti e disordini, anche con esiti lesivi e la presenza abituale di soggetti gravati da precedenti penali e di polizia, nonché luoghi di rinvenimento di sostanza stupefacente.

Per questi motivi, e per impedire il protrarsi di situazioni di pericolosità sociale e di turbativa dell’ordine pubblico e prevenire ulteriori situazioni che potrebbero ancora nell’immediato rappresentare una minaccia per l’ordine e la sicurezza pubblica, sono stati adottati i provvedimenti de quo.

L’art. 100 T.U.L.P.S.

A tal fine si rammenta che la giurisprudenza amministrativa ha costantemente sancito quanto segue: “la finalità perseguita dalle disposizioni di cui all’art. 100 T.U.L.P.S. non è quella di sanzionare la soggettiva condotta del gestore del pubblico esercizio per avere consentito la presenza, nel proprio locale, di persone potenzialmente pericolose per l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini, ma piuttosto quella di impedire, attraverso la temporanea chiusura del locale, il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale, ragion per cui si ha riguardo esclusivamente all’obiettiva esigenza di tutelare l’ordine e la sicurezza dei cittadini, anche a prescindere da ogni personale responsabilità dell’esercente” (TAR Liguria, Genova, II, 18 gennaio 2018 n. 26).

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