Variante alla Statale 45, il comitato presenta ricorso al TAR: “Difendere il territorio e i diritti di chi ci abita, non è finita qui”

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L’Associazione per la Tutela della Val Trebbia-residenti utenti SS45, con il sostegno di Legambiente Piacenza ed Italia Nostra, ha depositato al Tar il ricorso contro il progetto di ammodernamento della SS 45 Val Trebbia, nella tratta Rivergaro-Cernusca, approvato dalla Conferenza dei Servizi. Una mossa che segue il ricorso al consiglio di Stato (non andato a buon fine) e che rappresenta l’ennesimo tentativo di fermare una manovra strutturale considerata deleteria.

“Serve una proposta alternativa”

“Dopo due anni di proposte, richieste di ascolto e di confronto, l’approvazione del progetto da parte del commissario straordinario segna una fase nuove nell’iniziativa di ottenere un ‘ammodernamento della statale 45 che unisca al miglioramento delle condizioni di viabilità il rispetto dell’ambiente e dei residenti. Abbiamo molte volte indicato, fin dall’inizio della proposizione del progetto da parte di Anas, i motivi che abbiamo proposto in tutto l’iter autorizzativo, motivi che alleghiamo nuovamente in modo sintetico”.

“Purtroppo oggi non ci resta altro che la strada del Ricorso al Tar per richiedere l’annullamento del progetto al fine di poter ottenere una nuova proposta che riprenda le indicazioni da noi avanzate e presentate, ma mai discusse in sede di Conferenza dei Servizi. Per chiarezza il Ricorso al Tar non è certamente finalizzato a bloccare l’opera, ma ad ottenere una revisione delle modalità di sistemazione della strada che consumi meno suolo e rispetti maggiormente il paesaggio e l’ambiente della Val Trebbia, che garantisca sicurezza a chi percorre la strada, che migliori la viabilità, che sia più economica e che rispetti chi vi abita”.

“Non sarà l’ultimo ricorso”

“Questo è il primo dei ricorsi che presentiamo, ma non sarà l’ultimo perché siamo decisi a difendere la bellezza ed il paesaggio della Val trebbia, ed i diritti di chi la abita e ci lavora. A questo seguirà quindi sia il ricorso alla Commissione Europea sia alla Corte dei Conti per i profili che interessano queste Istituzioni. A cosa vogliamo arrivare? Non certo attendere l’esito dei ricorsi ma offrire una ulteriore ultima possibilità, una via di uscita”.

“Chi infatti ha sostenuto il progetto, ha ribadito più volte che c’è la massima disponibilità a risolvere i problemi posti. Ebbene se questa disponibilità diventerà reale, attraverso tavoli tecnici di discussione e confronto tra diverse soluzioni, ci sarà la possibilità che i ricorsi siano ritirati, verificando il risultato del lavoro nel progetto definitivo che ANAS deve sviluppare, dando così avvio al tanto agognato intervento. Tutto questo in tempi brevi senza perdita di tempo ne finanziamenti. Quindi la palla torna, dopo il deposito del Ricorso al Tar, nel campo dei sostenitori dell’attuale progetto: se il confronto e la disponibilità sono veri, noi siamo pronti”.

I MOTIVI CHE HANNO PORTATO AL RICORSO

  • la scelta di progettare 8 rotonde in 11 chilometri, con un impatto quanto a consumo di suolo e un aumento enorme di costi non era la sola possibile, si sarebbe potuto scegliere la stessa modalità di progettazione attraverso svincoli lineari con corsia di svolta a sinistra già realizzata nel tratto Piacenza-Rivergaro e Cernusca-Bobbio.
  • l’aumento spropositato dei costi dell’opera dal momento che da un progetto partito nel 2017 con una spesa di 50 milioni di euro circo, i costi sono saliti in modo esponenziale in soli 6 anni fino ad arrivare alla stratosferica cifra di 230 milioni di euro. Un aumento di circa 5 volte che lascia oltremodo perplessi.
  • la modalità di progettazione scelta è quella necessaria per una nuova infrastruttura, mentre dovrebbe trattarsi di un ammodernamento di infrastruttura già esistente, progetto quindi a cui dovrebbero applicarsi principi progettuali e cautele strutturali e paesaggistiche ben diverse.
  • la rettificazione di lunghi tratti di percorso con conseguente sbancamento di colline e riporti di inerti, terrapieni e muri di cemento alti fino a 5 metri, il tutto per permettere una più elevata velocità (la velocità di esercizio della nuova infrastruttura è di 100 km/ora), mal si combina con la presenza delle 8 rotonde in 11 chilometri, una ogni chilometro e trecento metri, con un aumento delle accelerazioni e delle decelerazioni nel tratto tale che il tempo di percorrenza rimane sostanzialmente invariato (si risparmiano ben 38 secondi come chiarito da Anas).
  • la sicurezza di una strada non dipende prioritariamente dalle sue caratteristiche, ma dal rispetto delle norme di guida (attenzione, rispetto dei limiti di velocità, rispetto del divieto di sorpasso, divieto di uso del cellulare, ecc.) e la spesa di 230 milioni di euro appare ingiustificata ai fini della sola sicurezza che avrebbe potuto essere ottenuta con interventi di minor spesa.
  • il lungo viadotto in località Cernusca preceduto da un altrettanto lungo rilevato, di grande impatto paesaggistico avrebbe potuto essere progettato diversamente, con grande risparmio di risorse pubbliche.
  • Un progetto che prevede oltre 4 anni di attività di cantiere con sensi unici alternati e continui passaggi di camion tra i cantieri, mal si accorda con la vocazione turistico\commerciale di tutta la Val Trebbia e questo impatto non è stato sufficientemente considerato nella progettazione. I tempi di percorrenza saranno per molti anni estremamente lunghi sia per i residenti che per i turisti, con forti conseguenze su tutte le attività commerciali e turistiche dell’intera valle , oltre all’aumento dell’inquinamento da polveri sottili.   Il progetto alternativo presentato dall’associazione Residenti ed Utenti SS45 prevede tempi dei lavori più brevi e quindi disagi molto minori per i residenti e le attività economiche e ricettive.

SINTESI DEL RICORSO TAR

Il ricorso è stato proposto dall’Associazione residenti ed utenti ss45 per la tutela della Valtrebbia, rappresentata dal suo presidente Giorgio Vecchiatini e da una trentina di cittadini residenti nelle immediate vicinanze o proprietari di terreni di cui è programmato l’esproprio. A firmare il ricorso gli avvocati Umberto Fantigrossi e Valeria Fantigrossi, amministrativisti.

Gli atti impugnati

Il ricorso è proposto in primo luogo contro la determinazione finale della conferenza di servizi deli – berata il 7 dicembre scorso dal Commissario straordinario Aldo Castellari ma contesta anche gli al – tri atti amministrativi che si sono succeduti lungo tutto l’arco del procedimento, dall’originaria deci – sione di inserimento dell’opera tra quelle di interesse strategico nazionale, alla nomina del Com- missario e a tutti i pareri resi dai vari Ministeri ed enti che vi hanno partecipato, ivi compresa la va- lutazione dell’impatto ambientale.

I VIZI DI ILLEGITTIMITA’ CHE IL RICORSO CONTESTA

Il ricorso contesta sei diversi motivi di contrasto con norme e principi che regolano la mate- ria.

Gli 11 KM di SS 45 non è dimostrato che abbiano le caratteristiche dell’opera strategica di interesse nazionale tali da giustificare il Commissaria- mento straordinario).

Riguarda il presupposto legale dell’inserimento degli 11 Km della statale 45 tra “gli interventi infra- strutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficol – tà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico-amministrative ovvero che com- portano un rilevante impatto sul tessuto socio-economico a livello nazionale, regionale o locale”, per i quali la legge consente la procedura “commissariale”.

Previsione normativa che imponeva un puntuale onere istruttorio e di motivazione che dimostrasse la sussistenza di tali presupposti di cui non si trova traccia in alcuno dei provvedimenti impugnati,

Il Commissario, in quanto funzionario dell’ANAS proponente l’opera, era in conflitto di interessi e non poteva dirigere la Conferenza di servizi)

E’ contestata l’individuazione della figura del Commissario straordinario in un dirigente della stessa ANAS.

L’istituto della conferenza di servizi, come delineato dalle disposizioni degli art. 14 e seguenti della Legge n.241/90, presuppone e richiede che vi sia una netta distinzione e diversità di funzione tra l’amministrazione “procedente” e il soggetto, pubblico o privato che sia, “proponente” l’intervento o l’opera sottoposta alla valutazione della conferenza stessa.

Ingiustificata l’inammissibilità dell’opposizione del Comune di River- garo davanti alla Presidenza del Consiglio)

Il terzo motivo contesta la nota con cui la Presidenza del Consiglio del 22 gennaio 2024 che ha ri- tenuto inammissibile l’opposizione del Comune di Rivergaro.

La Presidenza del Consiglio dei ministri ha inizialmente richiesto al Comune chiarimenti in ordine al profilo della legittimazione, prospettando che benché la Legge regionale n. 26 del 1978 abbia tra- sferito ai comuni le competenze in materia di tutela del paesaggio e quindi al rilascio dell’autorizza – zione paesaggistica di cui all’art. 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004 – competenza certa – mente rientrante nella previsione del comma 1 dell’art. 14 quinquies (“amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale…”) tale legittimazione sarebbe venuta meno in ra – gione del precedente rilascio da parte dello stesso Comune di tale autorizzazione.

L’iter della Conferenza di servizi è stato cambiato “in corsa”, per aggirare con un artificio il dissenso del Comune di Rivergaro)

Con il motivo 4 è contestato il “cambio di corsa” del tipo di conferenza di servizi utilizzato, che ha portato ad una decisione assunta “a maggioranza”, di fronte al dissenso espresso dal Comune di Rivergaro, che invece, se si fosse rispettata la tipologia con la quale la conferenza era stata origi- nariamente avviata avrebbe determinato la bocciatura del progetto.

Come emerge anche dal tenore letterale della determinazione finale del Commissario la conferenza di servizi è stata inizialmente avviata e si è svolta in alcune prime sedute secondo il regime dell’art. 14-bis della Legge n. 241/90.

Solo successivamente, senza che vi sia evidenza di una specifica ragione ed espressa motivazione, il Commissario ha effettuato una non meglio precisata e non prevista normativamente “trasposizio – ne in forma simultanea e in modalità sincrona ai sensi dell’art. 14-ter della medesima legge”.

La VIA doveva riguardare l’opera nel suo complesso, compreso l’innesto con la strada provinciale di Statto)

Con il quinto motivo si contesta la procedura di valutazione dell’impatto ambientale dell’opera per contrasto con il divieto di frazionamento che deriva dal vincolo imposto dalle Direttive comunitarie e dalle disposizioni nazionali del Codice dell’ambiente (in primis l’art. 22 del D. L.vo n. 152/2006 dei contenuti necessari dello studio di impatto che appunto deve contenere una descrizione pun- tuale delle dimensioni dell’opera, della sua ubicazione e delle sue caratteristiche.

Ciò in quanto il progetto oggetto di VIA ha riguardato la sola tratta tra il margine sud dell’abitato di Rivergaro (Km. 121+500) (inizio intervento) e la località Cernusca in Comune di Travo (Km. 110+300) (fine intervento), quando invece è ad essa imprescindibilmente connessa anche l’ulterio- re tratta in direzione dell’abitato di Rivergaro che comprende l’innesto tra la strada provinciale n. 40 di Statto e la SS n. 45.

Nessuna presa in considerazione e controdeduzione di tutte le osservazioni presentate, in particolare del progetto alternativo dei tecnici dell’Associazione fatto proprio dal Comune di Rivergaro

Il sesto motivo contesta il difetto di istruttoria e di motivazione rispetto alla stragrande maggioran- za delle osservazioni formulate dai cittadini proprietari espropriandi – le cui controdeduzioni sono affidate per lo più a formule verbali standard sempre uguali sulla bontà e correttezza del progetto

– né, più specificatamente, rispetto alle corpose e strutturate osservazioni di cui all’atto di inter- vento dell’Associazione residenti ed utenti della SS45 per la tutela della Valtrebbia, cui si è ampia- mente riferito, condividendole, il Comune di Rivergaro.

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